Disciplina del Concordato Preventivo Biennale: circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative e chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale (CPB) spiegando in dettaglio le modalità e i termini di adesione alla proposta formulata dall’Agenzia, illustrando le condizioni di accesso e le cause di esclusione o cessazione, precisando gli effetti ed esaminando le attività di controllo e le sanzioni accessorie applicabili in caso di inosservanza degli obblighi (Agenzia delle entrate, circolare 24 giugno 2025, n 9/E).

Il CPB, introdotto con il D.Lgs. n. 13/2024, è un “accordo” che i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) possono siglare con il Fisco. Attraverso una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, si definisce in anticipo il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta (VPN) ai fini dell’IRAP per un biennio.

 

Modalità e termini di adesione

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l’elaborazione della proposta di CPB. Per il solo anno 2025, il software è stato reso disponibile entro il 30 aprile 2025 (originariamente 15 aprile). Il contribuente accetta la proposta calcolata dal software entro il 30 settembre (o entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, nel rispetto della capacità contributiva del contribuente, valorizzando le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria per limitare nuovi oneri dichiarativi. La metodologia, allegata al decreto ministeriale CPB ISA utilizza i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta precedente come base di partenza, integrandoli con riferimenti settoriali e proiezioni macroeconomiche.
Il contribuente può comunicare la presenza di eventi straordinari (ad esempio, sospensioni dell’attività per almeno 30 giorni) verificatisi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, prima dell’elaborazione della proposta. In tali casi, le proposte di concordato vengono ridotte del 10% (30-60 giorni di sospensione), 20% (61-120 giorni) o 30% (oltre 120 giorni). Questi eventi sono gli stessi che, se verificatisi durante il CPB, possono comportarne la cessazione se determinano una contrazione delle basi imponibili effettive superiore al 30%.
È previsto un meccanismo per un raggiungimento graduale della piena affidabilità. La proposta di maggior reddito per il periodo d’imposta 2025 corrisponde al 50% del maggior reddito individuato per il successivo periodo d’imposta 2026. Un meccanismo simile si applica anche per l’IRAP.
Per i soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale (determinato dal punteggio ISA dell’anno precedente), sono stati stabiliti dei limiti massimi che la proposta non può superare rispetto al reddito dichiarato precedentemente. Questi limiti sono:

  • 10% in caso di affidabilità pari a 10;
  • 15% in caso di affidabilità pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% in caso di affidabilità pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Queste soglie non si applicano se la proposta di reddito concordato risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali. Le stesse regole si estendono anche alla proposta di VPN ai fini IRAP.

 

L’accesso al CPB è consentito ai contribuenti che applicano gli ISA. È precluso l’accesso in presenza di debiti definitivi (derivanti da atti impositivi o cartelle di pagamento per controlli automatizzati/formali) per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi maturati in anni precedenti. Non rilevano i debiti con termini di pagamento/impugnazione pendenti o contenziosi in corso. È possibile accedere se, entro i termini per l’adesione, i debiti sono stati estinti in modo che l’ammontare complessivo residuo (inclusi interessi e sanzioni) sia inferiore a 5.000 euro. Tale soglia include complessivamente sia i debiti tributari che contributivi. Non concorrono alla soglia i debiti oggetto di sospensione o rateazione, purché in corso di regolare pagamento. La verifica della situazione debitoria deve essere effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente il biennio di concordato (esempio 31 dicembre 2024 per biennio 2025-2026). La condizione non riguarda i soci delle società.

 

Le condizioni ostative all’accesso al CPB si suddividono in tre raggruppamenti temporali:
Eventi relativi al triennio precedente:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti. Sono considerate “non presentate” le dichiarazioni trasmesse oltre i 90 giorni dal termine di presentazione. Le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni sono valide e non costituiscono causa ostativa. L’omessa dichiarazione IRAP non costituisce causa di esclusione.

  • Condanna (o patteggiamento) irrevocabile per specifici reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000) o altri reati (artt. 2621 c.c., 648-bis, 648-ter, 648-ter1 c.p.) commessi negli ultimi tre periodi d’imposta. Se la pena detentiva non supera i due anni, l’esclusione non opera. La dichiarazione di assenza di condanne è resa sotto la propria responsabilità.

Evento relativo al periodo d’imposta precedente:

  • aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito complessivo. Questa soglia si applica solo ai redditi esenti/esclusi in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività (es. pesca costiera, docenti/ricercatori con esenzione del 90%), non rilevando componenti di reddito come plusvalenze PEX o dividendi.

Situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato:

  • adesione al regime forfetario;
  • per società o enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento (solo di azienda o ramo d’azienda). Per società o associazioni ex art. 5 TUIR, modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci o associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso. Queste cause di esclusione/cessazione valgono solo per i soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, escludendo le società di capitali in regime di trasparenza. Il decesso di un socio o associato non è causa di esclusione/cessazione. Il passaggio di una S.r.l. da regime di trasparenza a ordinario (e viceversa) non è causa di esclusione/cessazione. La cessione di un ramo d’azienda (anche secondario) configura una causa di esclusione/cessazione. L’inizio di attività nel 2023 esclude dal CPB, dove “inizio attività” è l’apertura della partita IVA.
  • Titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano a un’associazione o società tra professionisti/avvocati: esclusione dal CPB se anche l’associazione/società partecipata non aderisce al CPB (salvo se ISA non approvati per l’attività). Viceversa, l’ente associativo è escluso se non aderiscono tutti i soci/associati con reddito di lavoro autonomo. Queste nuove disposizioni si applicano dal biennio 2025-2026, salvo adesioni già effettuate tra il 30 aprile e il 13 giugno 2025.
  • Il recesso o l’esclusione di un socio/associato da un soggetto trasparente non comportano l’esclusione dal CPB, in quanto riducono il numero dei soci. Per l’impresa familiare, le modifiche alla compagine sociale non costituiscono causa di esclusione.

L’IVA è esclusa e continua ad applicarsi secondo le disposizioni ordinarie. Dal reddito di lavoro autonomo sono escluse plusvalenze/minusvalenze, redditi da partecipazioni in società di persone, corrispettivi per cessione di clientela/elementi immateriali e maggiorazione del costo del lavoro. Il saldo netto tra reddito concordato e queste componenti non può essere inferiore a 2.000 euro (ripartito tra i soci/associati per società di persone). Dal reddito d’impresa sono escluse plusvalenze/sopravvenienze attive, minusvalenze/sopravvenienze passive/perdite su crediti, utili/perdite da partecipazioni trasparenti (artt. 5, 115, 116 TUIR, GEIE) e maggiorazione del costo del lavoro. Anche qui, il saldo netto non può essere inferiore a 2.000 euro. Le perdite fiscali pregresse possono ridurre il reddito concordato. Le perdite d’impresa da partecipazioni in società trasparenti (quadro RH) possono essere dedotte dal reddito d’impresa concordato, rispettando il limite di 2.000 euro. Per l’IRAP, l’oggetto del concordato è il VPN, al netto delle spese per il personale e altre deduzioni, e non può essere inferiore a 2.000 euro. Il contribuente che accetta la proposta si impegna a dichiarare sia gli importi concordati che quelli effettivi. I versamenti sono soggetti a controllo automatizzato. Durante il CPB, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. Le componenti straordinarie (es. plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze) sono rilevanti per l’applicazione del CPB solo nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito o VPN. L’integrazione di nuove attività o la modifica della loro composizione non causa cessazione se le attività rientrano nel medesimo ISA. Se l’attività prevalente cambia ISA, si ha cessazione.

 

Il CPB cessa di avere efficacia se si verificano situazioni che incidono sui presupposti dell’accordo:
Cessazione o modifica dell’attività: cessa se il contribuente modifica l’attività svolta nel biennio concordatario rispetto a quella precedente, a meno che la nuova attività non comporti l’applicazione del medesimo ISA. Il cambio del codice ATECO a seguito di aggiornamenti non comporta cessazione se non c’è modifica sostanziale dell’attività, anche se porta a un ISA diverso. La successione o donazione dell’unica azienda individuale configurano cessazione.
Circostanze eccezionali: se determinano minori redditi o VPN effettivi eccedenti il 30% rispetto a quelli concordati. Esempi includono eventi calamitosi, danni ai locali/scorte, impossibilità di accesso, sospensione dell’attività per interruzione del cliente principale, liquidazione, cessione in affitto dell’unica azienda, sospensione amministrativa o professionale. La sospensione professionale di un associato può far cessare il CPB dell’associazione se la contrazione supera il 30%.
–  Adesione al regime forfetario.
Operazioni societarie straordinarie e modifica della compagine sociale: fusione, scissione, conferimento (solo di azienda o ramo d’azienda) per società/enti. Per società/associazioni ex art. 5 TUIR, modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci (escluso subentro di eredi). La modifica del riparto quote o il passaggio di una S.r.l. in trasparenza non rilevano.
– Dichiarazione di ricavi o compensi eccedenti i limiti ISA maggiorati del 50%.

– Nuove cause introdotte dal Decreto correttivo (dal biennio 2025-2026, salvo adesioni già fatte tra 30/04/2025 e 13/06/2025):

  1. Per titolari di reddito di lavoro autonomo partecipanti a un’associazione/società tra professionisti/avvocati, la cessazione del CPB se l’associazione/società partecipata non mantiene l’adesione al CPB;
  2. Per l’ente associativo, la cessazione del CPB se uno o più soci/associati con redditi di lavoro autonomo non mantengono l’adesione al CPB.

L’adesione al CPB garantisce stabilità e certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente. Non possono essere effettuati accertamenti ordinari (art. 39 DPR n. 600/73), a meno che non ricorrano cause di decadenza. L’attività di accertamento non assume ricostruzioni analitico-induttive basate su presunzioni semplici. Sono riconosciuti tutti i benefici previsti dal decreto ISA, indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale raggiunto nel biennio del CPB:

  • esonero dal visto di conformità per compensazione crediti (fino a 70.000 € IVA, 50.000 € IRPEF/IRAP);
  • esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per rimborsi IVA (fino a 70.000 €). Questi benefici si applicano già dal primo anno di decorrenza del concordato;
  • esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;
  • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (se il reddito accertabile non eccede di due terzi quello dichiarato.

Il contribuente decade dal concordato, che cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta, in caso di comportamenti scarsamente affidabili:

– A seguito di accertamento, risulta: esistenza di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati; commissione di violazioni di non lieve entità (reati tributari, comunicazione inesatta/incompleta dati ISA superiore al 30% del minor reddito/VPN, omessa dichiarazione annuale IRPEF/IRES/IVA/sostituti, almeno tre mancata/infedele memorizzazione/trasmissione corrispettivi, mancata esibizione documenti/registri contabili, omessa installazione/manomissione misuratori fiscali).
– A seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati determinano una quantificazione diversa dei redditi o VPN rispetto a quelli accettati. La decadenza si verifica se determinano un minor reddito o VPN superiore al 30%.
– Indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati per la proposta (anche qui, se comportano minor reddito/VPN > 30%).
– Vengono meno i requisiti di accesso o ricorre una delle cause di esclusione.

– Omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato, salvo pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di controllo automatizzato. La rateizzazione non è ammessa per tale pagamento. Il ravvedimento operoso prima della comunicazione non comporta decadenza.

 

Le violazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 22 (reati tributari, ISA inesatti/incompleti) non rilevano ai fini della decadenza se il contribuente ha regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento prima che la violazione sia constatata o attività di accertamento siano iniziate. La regolarizzazione non impedisce la decadenza per modifiche/integrazioni della dichiarazione dei redditi (art. 22, c.1, lett. b)). In caso di decadenza, restano dovute le imposte e i contributi determinati sul reddito/VPN concordati se maggiori di quelli effettivi.

 

Decorso il biennio, il contribuente che ha conservato i requisiti e non ha avuto cause di esclusione/decadenza può accedere a un nuovo biennio di concordato.
Una volta accettata la proposta, eventuali maggiori o minori redditi/VPN effettivi non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, né dei contributi previdenziali obbligatori. Tuttavia, il reddito effettivo rileva per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo (anche non tributario) che fanno riferimento a requisiti reddituali (es. ISEE). Il contribuente può comunque versare i contributi sul reddito effettivo se superiore a quello concordato.

 

Per il primo periodo d’imposta di adesione, il calcolo degli acconti è semplificato:

  • Metodo storico: si applica una maggiorazione del 10% sulla differenza positiva tra reddito concordato e reddito dichiarato precedente (rettificato) per le imposte sui redditi. Per l’IRAP, la maggiorazione è del 3% sulla differenza positiva tra VPN concordato e VPN dichiarato precedente (rettificato). Tali maggiorazioni sono versate entro il termine della seconda o unica rata di acconto. In caso di reddito precedente negativo (P04 negativo), la maggiorazione si calcola sulla differenza tra P06 e zero. Per i soggetti trasparenti (società di persone, artt. 115, 116 TUIR), la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati.

  • Metodo previsionale: la seconda rata di acconto è calcolata sulla base del reddito/VPN concordato. Si devono tenere conto delle aliquote ordinarie previste per la determinazione delle imposte sui redditi. La maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale. L’eventuale credito derivante dalla maggiorazione può essere usato in compensazione per il pagamento dell’imposta sostitutiva (se scelta).

L’articolo 20-bis del decreto CPB disciplina un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono alla proposta di concordato. Si tratta di un regime premiale opzionale che consente di assoggettare a imposta sostitutiva (delle imposte sul reddito e addizionali) la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che eccede il reddito effettivo dichiarato nell’anno precedente (al netto delle poste straordinarie). L’imposta sostitutiva è graduata in base al punteggio ISA ottenuto nell’anno precedente, con aliquote del 10% (ISA >= 8), 12% (ISA >= 6 e < 8), 15% (ISA < 6). Il punteggio ISA include anche le componenti positive aggiuntive dichiarate per migliorare l’affidabilità. Per le società/associazioni trasparenti, l’opzione è effettuata dalla società e vincola i soci, con versamento pro quota da parte dei singoli soci. Il reddito assoggettato a imposta sostitutiva è escluso dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive sull’eventuale reddito tassato ordinariamente. L’opzione può essere esercitata anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB. Le perdite fiscali pregresse non riducono la “parte eccedente” soggetta a imposta sostitutiva, ma la parte di reddito soggetta a imposta ordinaria. In caso di rinnovo del concordato, il riferimento per l’eccedenza è il reddito effettivo dichiarato nell’anno precedente il biennio di rinnovo. L’imposta sostitutiva va versata con il saldo delle imposte sul reddito dovute.

 

Con il Decreto correttivo sono state introdotte nuove aliquote per la parte dell’eccedenza che supera 85.000 euro: 43% per i soggetti IRPEF e 24% per i soggetti IRES. Per le società trasparenti, il superamento del limite di 85.000 euro è verificato in capo alla società, indipendentemente dalla quota imputata ai soci. Queste modifiche si applicano a partire dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025).
La Commissione di esperti (rappresentanti di organizzazioni di categoria, ordini professionali e Amministrazione finanziaria) viene consultata prima dell’approvazione della metodologia di calcolo delle proposte CPB, confermando l’obiettivo di dialogo collaborativo.

 

Per il biennio 2025/2026, il Direttore dell’Agenzia ha approvato il Modello CPB composto dalle seguenti sezioni: condizioni di accesso (dove si dichiarano requisiti e assenza di esclusioni, e si possono indicare eventi straordinari), dati contabili (reddito e VPN IRAP), proposta CPB (importi calcolati dal software), accettazione proposta CPB e firma.

 

L’adesione al CPB per il biennio 2025-2026 avviene tramite invio telematico del “Modello CPB 2025/2026” entro i termini previsti. Può essere inviato congiuntamente al modello ISA (allegato alla dichiarazione dei redditi) o autonomamente (solo frontespizio del modello REDDITI 2025 con codice 1 “Adesione”). La revoca dell’adesione avviene telematicamente, compilando specifici campi del Modello CPB e inviando autonomamente il frontespizio con codice 2 “Revoca”. L’invio del frontespizio per adesione o revoca non assolve all’obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale.

 

Il CPB si basa sulla veridicità e correttezza delle informazioni dichiarate. È fondamentale il rispetto dei requisiti di accesso (art. 10) e l’assenza delle cause di esclusione (art. 11), nonché il regolare adempimento degli obblighi dichiarativi (art. 13). L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate (se superiori al 30% dei ricavi) comportano la decadenza dal CPB. L’attività di accertamento può essere effettuata per i periodi oggetto di concordato solo se ricorrano cause di decadenza. Non sono ammesse ricostruzioni analitico-induttive basate su presunzioni semplici per i soggetti aderenti. Nei confronti di chi non aderisce al CPB o ne decade, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno l’attività di controllo.

Per i soggetti che hanno commesso violazioni e non hanno aderito al CPB o ne sono decaduti, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte della metà.

Crediti ZES Unica e Transizione 5.0: requisito dimensionale dell’impresa e divieto di doppio finanziamento

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta n. 168/2025 che ha ad oggetto il Credito di imposta ZES Unica – Mezzogiorno e il Credito Transizione 5.0, in relazione al requisito dimensionale dell’impresa e all’applicazione del divieto di doppio finanziamento.

L’Istante, una società operante nel settore del commercio, afferma di voler effettuare diversi investimenti su due stabilimenti e, per quelli eseguiti su uno di essi, di voler beneficiare delle misure agevolative Credito di imposta ZES Unica e del Credito Transizione 5.0 (in presenza dei relativi presupposti).
A tal proposito, la società chiede:

  • quale sia il momento della ”cristallizzazione della dimensione d’impresa” ai fini dell’individuazione del quantum del credito spettante;

  • quale sia la ”corretta gestione del divieto di doppio finanziamento”.

Per il Credito di imposta ZES Unica

L’Agenzia rileva che l’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha istituito il Credito ZES Unica per investimenti in beni strumentali nelle zone assistite del Mezzogiorno.
Il D.M. ZES Unica 2024 ha definito le modalità di accesso e fruizione del credito. La Legge n. 207/2024 ha esteso il contributo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Gli operatori economici devono comunicare l’ammontare delle spese all’Agenzia delle entrate (comunicazione cd. originaria, da inviare tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025). Successivamente, a pena di decadenza, devono inviare una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025).
L’articolo 5, comma 4, del D.M. ZES Unica 2024 stabilisce che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito richiesto per una percentuale resa nota con provvedimento dall’Agenzia, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Questa percentuale è calcolata rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.
Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che, ai fini del Credito di imposta ZES Unica per il 2025, l’Istante dovrà verificare la propria dimensione (a seguito dell’approvazione del bilancio 2024) al momento dell’invio della relativa comunicazione cd. integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella comunicazione originaria.

 

Per il Credito Transizione 5.0
L’Agenzia dichiara che la determinazione del momento in cui rilevare il dimensionamento dell’impresa beneficiaria in relazione al Credito Transizione 5.0 non è di sua competenza. Questo perché non riguarda disposizioni tributarie e la disciplina agevolativa demanda al MIMIT il compito di stabilire le modalità attuative e al GSE la gestione e il controllo delle istanze.

 

Corretta gestione del divieto di doppio finanziamento
Anche questo quesito non è di competenza dell’Agenzia, in quanto riguarda l’interpretazione di norme non fiscali.
L’Agenzia, tuttavia, segnala che il tema del divieto di doppio finanziamento e del cumulo delle misure agevolative è stato oggetto di esame da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF, in particolare con la circolare n. 33/2021, che ha fornito chiarimenti specifici.

D.L. sugli acconti IRPEF 2025: pubblicata in Gazzetta la legge di conversione

La Legge 19 giugno 2025, n. 86, di conversione del D.L. 23 aprile 2025, n. 55, relativo agli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2025, n. 142.

Il D.L. n. 55/2025 è stato convertito in Legge senza modificazioni.

 

La Legge in argomento è entrata in vigore il 22 giugno 2025.

 

Le misure introdotte dal Decreto dettano disposizioni in tema di determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l’anno 2025.

 

Il comma 1 dell’articolo 1 del D.L. convertito in legge, apporta una modifica diretta e specifica all’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.

La modifica consiste nella sostituzione dell’espressione “i periodi d’imposta 2024 e 2025” con “il periodo d’imposta 2024“. Ciò significa che la disciplina particolareggiata per la determinazione degli acconti IRPEF, originariamente prevista dal D.Lgs. n. 216/2023 per estendersi anche all’anno d’imposta 2025, viene ora circoscritta esclusivamente al periodo d’imposta 2024.

 

Il decreto prevede anche la copertura finanziaria delle disposizioni. Gli oneri derivanti dal comma 1 dell’articolo 1 del D.L. 23 aprile 2025, n. 55, sono valutati in 245,5 milioni di euro per l’anno 2025. Per la loro copertura, il decreto stabilisce una corrispondente riduzione del “Fondo di cui all’articolo 1, comma 519, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Inoltre, per garantire la compensazione degli oneri in termini di “fabbisogno e indebitamento”, anch’essi stimati in 245,5 milioni di euro per il 2025, si ricorre a una corrispondente riduzione del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente”, istituito dall’articolo 1, comma 511, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In un’ottica di pianificazione pluriennale, il comma 2 dell’articolo 1 prevede un incremento del “fondo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 886, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207” di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026.

Legge di bilancio 2025: i chiarimenti dell’Agenzia sui Bonus edilizi

L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di detrazioni per interventi di recupero edilizio, efficienza energetica (Ecobonus), miglioramento sismico (Sismabonus) e Superbonus (Agenzia delle entrate, circolare 19 giugno 2025, n. 8/E).

L’Agenzia, con il nuovo documento di prassi, fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di bonus edilizi. Spazio anche a chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in tema di Superbonus per condomìni e Onlus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali.

 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Il comma 54 della Legge di bilancio 2025 modifica l’articolo 16-bis, comma 3-ter, del TUIR. La modifica anticipa l’applicazione dell’aliquota di detrazione ridotta al 30% per le spese agevolate, estendendola anche agli anni 2025, 2026 e 2027. Precedentemente, tale riduzione era prevista solo per le spese sostenute nel periodo 2028-2033. Restano escluse da questa riduzione al 30% le spese per interventi di sostituzione di gruppi elettrogeni di emergenza esistenti con generatori a gas di ultima generazione, per le quali la detrazione rimane al 50%.

 

Il comma 55, lettera a), proroga le agevolazioni per l’Ecobonus fino al 31 dicembre 2027. Per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, le aliquote di detrazione sono rimodulate e fisse per tutte le tipologie di interventi agevolati, ad eccezione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili1. Le aliquote sono:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025;

  • 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027. 

Tali detrazioni sono elevate se gli interventi sono realizzati da titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

  • 50% per le spese sostenute nel 2025;
  • 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Le nuove aliquote si applicano a tutte le tipologie di interventi agevolati dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, inclusi quelli che fino al 2024 prevedevano detrazioni più elevate (es. interventi su parti comuni condominiali o interventi congiunti di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica).

I limiti di detrazione e di spesa per singola unità immobiliare rimangono invariati.

 

Recupero del patrimonio edilizio

Il comma 55, lettera b), n. 1), della Legge di bilancio 2025 modifica l’articolo 16 D.L. n. 63/2013.

Per le spese documentate relative agli interventi indicati nell’articolo 16-bis del TUIR, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, e ad esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
– 36% delle spese sostenute nel 2025;

– 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Il limite massimo di spesa rimane a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è elevata, sempre entro il massimale di 96.000 euro, se le spese sono sostenute da titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
– 50% per le spese sostenute nel 2025;

– 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

 

Sismabonus

Il comma 55, lettera b), n. 2), poi, introduce il nuovo comma 1-septies.1 nell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, il quale stabilisce che le detrazioni del Sismabonus (commi da 1-bis a 1-septies) spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, con misure fisse per tutte le tipologie di interventi agevolati:

  • 36% per l’anno 2025;

  • 30% per gli anni 2026 e 2027.

Anche in questo caso, la detrazione è elevata per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

  • 50% per l’anno 2025;

  • 36% per gli anni 2026 e 2027.

Queste nuove aliquote si applicano a tutte le tipologie di interventi Sismabonus, comprese quelle che in precedenza beneficiavano di detrazioni più elevate (es. passaggi di classe di rischio, interventi su parti comuni condominiali, demolizione e ricostruzione da parte di imprese con successiva alienazione).

I limiti di spesa ammessi alle detrazioni (es. 96.000 euro per unità immobiliare) restano confermati.

Bonus mobili

Il comma 55, lettera b), n. 3), proroga il bonus mobili per le spese sostenute nel 2025, mantenendo lo stesso limite di spesa di 5.000 euro previsto per il 2024.

 

La Legge di bilancio 2025 esclude dall’Ecobonus e dal bonus recupero del patrimonio edilizio gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, in linea con la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia. L’esclusione non si applica a microcogeneratori (anche se a combustibili fossili), generatori a biomassa e pompe di calore ad assorbimento a gas. I sistemi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica) possono continuare a beneficiare dell’agevolazione.

Anche il Superbonus esclude le spese sostenute nel 2025 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche a combustibili fossili. Tuttavia, se prima del 1° gennaio 2025 è stata presentata la CILA (o istanza per titolo abilitativo in caso di demolizione/ricostruzione), l’intervento di sostituzione di tali caldaie, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche.

Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Gli articoli 14, comma 3-quinquies (Ecobonus), e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), e 1-septies.1 (Sismabonus) del D.L. n. 63/2013 prevedono aliquote di detrazione maggiorate per interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Le maggiorazioni spettano a condizione che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (inclusa nuda proprietà e proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull’unità immobiliare. La titolarità deve sussistere all’inizio dei lavori o al momento del sostenimento della spesa, se antecedente. Il familiare convivente o il detentore dell’immobile (locatario o comodatario) non possono beneficiare delle aliquote maggiorate, ma solo di quelle non maggiorate (36% per il 2025, 30% per il 2026 e 2027).

Per “abitazione principale” si intende quella in cui la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, come definito dall’articolo 10, comma 3-bis del TUIR. La maggiorazione si applica anche se l’immobile è la dimora abituale di un familiare del contribuente. Se si possiedono due immobili, uno proprio e uno di un familiare, si fa riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile. La maggiorazione spetta anche per interventi su pertinenze già vincolate all’abitazione principale. Se l’unità immobiliare non è abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che lo diventi al termine dei lavori.

Per il “Sismabonus acquisti” e gli interventi di ristrutturazione di interi fabbricati, l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione. Lo stesso vale per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto pertinenziali.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, la maggiorazione si applica alla quota di spese imputata al singolo condomino che rispetti i requisiti di titolarità e destinazione ad abitazione principale. Gli altri condòmini fruiscono delle aliquote non maggiorate. Questi chiarimenti valgono anche per condomini minimi e interi edifici di un unico proprietario. Se l’immobile cessa di essere abitazione principale in successivi periodi d’imposta, il contribuente può comunque continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata.

 

Superbonus

Il comma 56, lettera a), modifica la disciplina del Superbonus aggiungendo il nuovo comma 8-bis.2 all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020.

La detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 (prevista per condomini, persone fisiche su edifici da due a quattro unità immobiliari anche di unico proprietario, e ONLUS/ODV/APS) spetta solo se al 15 ottobre 2024 risultava:

  • presentata la CILA (per interventi diversi da quelli condominiali);
  • adottata la delibera assembleare e presentata la CILA (per interventi condominiali);
  • presentata l’istanza per il titolo abilitativo (se gli interventi comportano demolizione e ricostruzione).

Il comma 56, lettera b), introduce inoltre il nuovo comma 8-sexies nell’articolo 119, che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale opzione può essere esercitata tramite dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi entro il 31 ottobre 2025 (termine per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024). Se dalla dichiarazione integrativa emerge un maggior debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta va versata senza sanzioni e interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2024.

Per le spese sostenute dal 2024 in poi, la detrazione Superbonus è sempre ripartita in dieci quote annuali.

Compilazione e presentazione del modello per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha stabilito le modalità e i termini per la presentazione telematica dei modelli di comunicazione relativi al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 (Ministero delle imprese e del made in Italy, decreto 16 giugno 2025).

Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 ha già avuto modo di definire il contenuto, le modalità e i termini di invio del modello di comunicazione per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi relativi al periodo 2025-2026.

 

A seguire, il nuovo provvedimento del 16 giugno ha stabilito i termini a partire dai quali le imprese possono presentare il modello di comunicazione attraverso i servizi informatici del GSE.

 

Tale modello di comunicazione può, dunque, essere presentato a decorrere dal 17 giugno 2025. La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, disponibile nella sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID e utilizzando il modello editabile disponibile.

 

Oltre ciò, al Decreto direttoriale 15 maggio 2025 sono state apportate le seguenti modificazioni:

  • l’articolo 1, comma 3 è stato riformulato per ribadire che sarà un successivo decreto direttoriale a individuare i termini per la disponibilità del modello in formato editabile e la sua trasmissione telematica tramite il GSE;

  • l’articolo 2, comma 3, è stato sostituito dal seguente: “Entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione in via preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello in via preventiva con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione. In caso di indisponibilità di risorse, i 30 giorni decorrono dalla data della comunicazione del GSE di cui all’art.2, comma 9, del presente decreto. Fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di cui al presente comma, per i beni oggetto di leasing finanziario il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di cui al periodo precedente si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto”;

  • l’articolo 2, comma 6, è stato riscritto come segue: “Per le imprese che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno comunicato tramite il modello di cui all’allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024, investimenti di cui al comma 446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in via preventiva ovvero di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data individuata dal decreto direttoriale di cui all’articolo 1, comma 3, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati. Le imprese di cui al periodo precedente, che non adempiono alle indicazioni di cui al presente comma entro il termine ivi previsto, devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva”;

  • la nuova formulazione dell’articolo 2, comma 7 ora prevede quanto segue: “il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione di cui al presente decreto, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l’indicazione del credito d’imposta prenotato ovvero dell’indisponibilità delle risorse di cui al citato comma 446″;

  • il nuovo articolo 2, comma 9, ha infine stabilito che in caso di indisponibilità (anche parziale) delle risorse, le comunicazioni si intendono comunque trasmesse. Se nuove risorse dovessero rendersi disponibili, il GSE ne darà comunicazione all’impresa seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni iniziali.

Le imprese che hanno già presentato comunicazioni con il precedente modello del decreto del 24 aprile 2024 avranno 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma per conformarsi alle nuove modalità, preservando la priorità nell’ordine cronologico di prenotazione delle risorse.

Decreto fiscale: le novità in Gazzetta Ufficiale

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138/2025. Il documento modifica il trattamento fiscale di particolari spese per lavoratori dipendenti e autonomi, aggiorna le regole sul riporto delle perdite, le disposizioni sulle società estere controllate e la documentazione sui disallineamenti da ibridi. Vengono previste, inoltre, la proroga per l’approvazione delle delibere IMU, nuove norme per le agevolazioni sul biodiesel, modifiche allo split payment e differimenti di termini fiscali.

Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi
Con il nuovo Decreto fiscale (articolo 1) vengono apportate numerose modifiche al TUIR:

  • all’articolo 17, comma 1, lettera g-ter) viene soppressa la parte che include le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo;

  • all’articolo 51, comma 5 dopo le parole “I rimborsi delle spese” vengono inserite le seguenti: “, sostenute nel territorio dello Stato,”;

  • all’articolo 54 vendono inseriti tre nuovi commi: Comma 2-bis “In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera  b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″. Comma 3-bis “gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”. Comma 3-ter “Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel  sistema ordinistico di cui all’articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi”;

  • all’articolo 54-ter viene aggiunto il comma 5-bis “Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″.

  • all’articolo 54-septies viene aggiunto il comma 6-bis: la deducibilità delle spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea sostenute nel territorio dello Stato), comprese quelle sostenute direttamente come committente o rimborsate analiticamente a dipendenti o altri lavoratori autonomi, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili;

  • all’articolo 109 vengono inseriti i comma 5-bis e 5-ter: le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i relativi rimborsi analitici, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili. Le stesse spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sostenute nel territorio dello Stato per prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi, nonché i relativi rimborsi analitici, sono deducibili alle condizioni del comma 5-bis;

  • l’articolo 1, comma 81, lettera b) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è abrogato.

Al TUIR sono apportate altre modifiche riguardo al regime di riporto delle perdite (articolo 2 D.L. n. 84/2025).
In particolare, la formula per la riduzione dell’importo delle perdite riportabili viene modificata da un prodotto tra conferimenti/versamenti e un rapporto tra valori patrimoniali a un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite (Articolo 84, comma 3-ter).
Analoga modifica viene introdotta per il riporto delle perdite in caso di fusioni, sostituendo la formula precedente con un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione (Articolo 172, comma 7).
Infine, viene stabilito che alla società conferitaria si applichino le disposizioni di cui all’articolo 173, comma 10, riferendosi alla società beneficiaria della scissione e al patrimonio netto dell’ultimo bilancio chiuso prima del conferimento (nuovo comma 5-bis articolo 176).

All’articolo 3 del nuovo Decreto fiscale vengono, poi, introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, prevedendo l’eliminazione del riferimento alle entità “collegate”. Tale modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, prevede anche modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate, intervenendo sull’articolo 167 del TUIR. Nello specifico viene modificato il criterio di calcolo per l’allocazione di un importo e viene stabilito che la tassazione effettiva debba essere considerata non inferiore al 15% per i soggetti controllanti che, rispetto alle loro controllate estere, corrispondono un importo pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio, nel rispetto delle direttive UE. Questo importo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Vengono anche aggiunte specificazioni per includere nell’imposta estera pagata anche l’imposta minima nazionale equivalente dovuta dal soggetto controllato non residente

A seguire, l’articolo 6 del nuovo decreto stabilisce che i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote IMU possono farlo entro il 15 settembre 2025.

L’articolo 8, poi, apporta modificazioni alla decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore.

L’articolo 10 modifica la normativa IVA eliminando una specifica previsione relativa allo “split payment“, con decorrenza dal 1° luglio 2025.

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 12, le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, vengono considerate tempestive se presentate entro l’8 novembre 2024.

 

Infine, per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari (articolo 13 decreto fiscale).

IVA per impianto agrivoltaico avanzato: mancanza presupposti per il reverse charge

L’Agenzia delle entrate si sofferma a fornire chiarimenti sul regime fiscale applicabile all’installazione di impianti agrivoltaici e sulla possibilità di assoggettamento al reverse charge (Agenzia delle entrate, risposta 16 giugno 2025, n. 156).

Nel caso prospettato, un contribuente intende realizzare un impianto agrivoltaico avanzato su un terreno in conduzione e chiede se le operazioni di acquisto e installazione di tali impianti possano beneficiare del reverse charge IVA,  come già applicato per i suoi impianti fotovoltaici integrati in serre.

 

Per “impianto agrivoltaico” si intende “un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”.
Per “sistema agrivoltaico avanzato” si intende “un sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area”.

 

In merito ai profili IVA, l’Agenzia ricorda che l’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del Decreto IVA prevede il reverse charge per “le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

 

La circolare n. 14/E/2015 chiarisce che il Legislatore ha inteso limitare la disposizione ai “fabbricati“, non alla più ampia categoria dei “beni immobili”. La norma si riferisce sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, inclusi quelli di nuova costruzione e le loro parti, nonché gli edifici in corso di costruzione (categoria catastale F3) e le “unità in corso di definizione” (categoria catastale F4).
Non rientrano nella nozione di “edificio” e sono quindi escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto “terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc.”, a meno che questi non costituiscano un “elemento integrante dell’edificio stesso”.
La circolare 37/E/2015 conferma la necessità di un “nesso funzionale rispetto all’edificio (rectius fabbricato)” per l’applicazione del reverse charge in caso di installazione di impianti fotovoltaici. Tale nesso sussiste per gli impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati e per quelli a terra installati sugli edifici e in aree pertinenziali al fabbricato. Pertanto, “gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati, sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al meccanismo del reverse charge”.
Al contrario, “l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge”.

 

Il descritto “nesso funzionale con l’edificio” non è rinvenibile in linea di principio per gli impianti agrivoltaici con le caratteristiche evidenziate dal contribuente nel caso di specie. Tali impianti sono infatti installati su un terreno agricolo e non sono né funzionali né serventi a un edificio. La loro installazione, pertanto, esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del Decreto IVA.

Definizione degli importi delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024  (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 13 giugno 2025, n. 63).

l Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, annuncia la definizione degli importi delle agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori per l’anno 2025.

 

Queste agevolazioni riguardano le deduzioni forfetarie per spese non documentate e sono state stabilite sulla base delle risorse disponibili, in conformità con l’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

 

Per il periodo d’imposta 2024, è prevista una deduzione forfetaria di 48,00 euro per spese non documentate relative ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (specificamente per l’autotrasporto merci per conto di terzi).

Tale deduzione spetta una sola volta per ogni giorno in cui vengono effettuati i trasporti, indipendentemente dal numero di viaggi compiuti in quella giornata.

 

L’agevolazione fiscale si applica anche ai trasporti eseguiti personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

In questo caso, l’importo della deduzione è pari al 35% di quello riconosciuto per i trasporti effettuati oltre il territorio comunale.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici “43” e “44” e nel rigo RG22 i codici “16” e “17”, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

Adempimenti, concordato, giustizia e sanzioni: il Decreto correttivo in Gazzetta

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2025, n. 134, è stato pubblicato il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari
Ai sensi dell’articolo 1, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività basati sulla classificazione ATECO 2025, i contribuenti in regime forfetario continueranno a utilizzare i coefficienti di redditività previsti nell’allegato 4 della Legge n. 190/2014, individuati sulla base del codice ATECO 2007.

 

Riguardo alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie, l’articolo 2 del nuovo decreto elimina il limite temporale per la fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso i consumatori finali, rimuovendo le date specifiche (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025).

 

All’articolo 3 (Trasmissione corrispettivi ricariche veicoli elettrici), vengono introdotte nuove disposizioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici tramite stazioni di ricaric

 

A seguire, viene stabilito dall’articolo 4 (Termini CU autonomi e precompilata P.IVA) che:

– per il 2025, il termine “Dal 2025” (riferito alla trasmissione telematica delle certificazioni uniche) è sostituito da “Nel 2025”;

– a partire dal 2026, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo o provvigioni per prestazioni non occasionali devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello del pagamento;

– a decorrere dal 2026, la dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA sarà resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.

 

A partire dai dati relativi al 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dovranno effettuare la trasmissione con cadenza annuale, entro un termine stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 5).

 

In tema di versamento IVA forfetari acquisti intracomunitari, l’articolo 6 specifica che i soggetti in regime forfetario che effettuano acquisti di beni o servizi soggetti all’inversione contabile (inclusi quelli intracomunitari) dovranno versare l’IVA entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.

 

Modifiche al concordato preventivo biennale
L’articolo 7 prevede che il concordato preventivo biennale venga abrogato per i soggetti in regime forfetario a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

Oltre a ciò, l’articolo 8 del nuovo D.Lgs. impone che le aliquote dell’imposta sostitutiva per il concordato preventivo biennale si applichino nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro. Se l’eccedenza supera tale importo, l’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota IRPEF (per persone fisiche) o IRES (per società) sulla parte eccedente. Questa disposizione si applica a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.

 

Vengono introdotte nuove cause di esclusione e cessazione dal concordato preventivo biennale (articolo 9) in particolare per i contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo e partecipano a associazioni o società tra professionisti, a meno che anche queste ultime aderiscano al concordato per gli stessi periodi. Tali disposizioni si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per il biennio 2025-2026, se non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.

 

Viene, poi, chiarito all’articolo 10 che le “operazioni di conferimento” che costituiscono causa di esclusione o cessazione dal concordato si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda.

Con l’articolo 11, il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale è spostato dal 31 luglio al 30 settembre (dal settimo al nono mese).

 

Inoltre, il parere del Garante per la protezione dei dati personali sulla metodologia di calcolo del concordato preventivo biennale è richiesto solo se il decreto introduce modifiche al percorso metodologico di calcolo (articolo 12).

 

Importante novità introdotta dall’articolo 13 è l’inclusione della “maggiorazione del costo del lavoro” tra gli elementi rilevanti per la determinazione del reddito o del valore della produzione netta ai fini del concordato. Questa modifica si applica alle adesioni per il biennio 2025-2026.

 

A seguire, per i contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10), l’articolo 14 stabilisce che la proposta di reddito concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente di una percentuale che varia in base al livello di affidabilità. Tale limitazione non si applica se la proposta è inferiore ai valori di riferimento settoriali.

 

Viene, inoltre, modificata con l’articolo 15 del nuovo Decreto la causa di decadenza dal concordato, specificando che si decade se il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati non avviene entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Modifiche alle disposizioni in materia di contenzioso tributario
L’articolo 16 (Disposizioni integrative e correttive) apportata diverse modifiche procedurali al contenzioso tributario. Tra queste, la sostituzione del riferimento “all’originale” con “al documento analogico detenuto dal difensore”. Viene modificata la procedura di delibera della decisione in camera di consiglio e la successiva lettura del dispositivo. Viene introdotta la possibilità di notifica a mezzo posta elettronica certificata da parte dell’ufficiale giudiziario. 

 

Modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario

Vengono modificate le soglie di importo che determinano le sanzioni e la reclusione per violazioni in materia doganale, distinguendo tra dazio doganale e altri diritti di confine.

Si specifica che le sanzioni amministrative e la confisca non si applicano se la revisione della dichiarazione è avviata su istanza del dichiarante prima di avere conoscenza formale di accertamenti.

Viene integralmente sostituito l’articolo 112, che disciplina l’estinzione del reato e le cause di non punibilità per i delitti di contrabbando, introducendo la possibilità di estinguere il reato mediante pagamento, e la non punibilità in caso di ravvedimento operoso prima dell’inizio di attività di accertamento. 

L’articolo 19 apporta modifiche relativamente alla definizione agevolata delle sanzioni tributarie, specificando che in caso di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata solo se l’istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso. Vengono inoltre estese le sanzioni per la mancata memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici e per il mancato collegamento degli strumenti di accettazione di pagamenti elettronici.

 

Con l’articolo 20 vengono introdotte sanzioni minime fisse (250 euro o 150 euro) per le violazioni relative all’imposta di registro e per altre imposte indirette.

 

Disposizioni in materia di accertamento
Vengono apportate modifiche dall’articolo 20 del D.Lgs. alle disposizioni relative al procedimento di accertamento con adesione, precisando, tra l’altro, che l’istanza per lo scomputo delle perdite deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione, e che le parti hanno sempre facoltà di dare corso al procedimento di accertamento con adesione anche se i presupposti emergono in fase di controdeduzioni.

 

Inoltre, a decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini non si applicherà più agli atti di accertamento autonomamente impugnabili emessi dall’Agenzia delle entrate (articolo 22).

 

Infine all’articolo 23 vengono estesi i termini di decadenza per la notifica degli atti di recupero e degli avvisi di accertamento relativi a somme che costituiscono aiuti di Stato o aiuti de minimis, il cui importo non è determinabile dai provvedimenti di concessione ma dalla dichiarazione fiscale. Tali atti dovranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla percezione/fruizione/violazione o alla presentazione della dichiarazione.

Utilizzo del credito d’imposta Transizione 4.0: istituzione del codice tributo

L’Agenzia delle entrate istituisce un nuovo codice tributo per l’utilizzo, tramite il modello F24, del credito d’imposta Transizione 4.0. (Agenzia delle entrate, risoluzione 11 giugno 2025, n. 41/E).

Il credito d’imposta Transizione 4.0 è disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, con alcune proroghe fino al 30 giugno 2026.

Per accedere al credito, ci sono specifici requisiti e limiti.

 

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025:

  • il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
  • è possibile beneficiare del credito anche per investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine relativo all’investimento sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per un importo almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa deve trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione che indichi l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta maturato. Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, basandosi sulle sole comunicazioni di completamento;

  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite la presentazione del modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia;

  • l’utilizzo del credito d’imposta è possibile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle entrate.

L’ammontare del credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

 

Per l’utilizzo tramite modello F24 di tale credito d’imposta, dunque, è stato istituito il codice tributo “7077”.

Questo codice deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro, ma tale limite non si applica agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della Legge n. 207/2024, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risultava verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni del decreto direttoriale 24 aprile 2024. In queste ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”.